Art. 39.
(Inquadramento nei ruoli del servizio continuativo del personale di assistenza).

      1. I sottufficiali appartenenti ai ruoli, che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in servizio continuativo quali vincitori di appositi concorsi ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, addetti ai servizi ausiliari delle Forze armate almeno per un periodo complessivo di non meno di tre anni, transitano, a domanda, nel ruolo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, nel nuovo grado di cui all'articolo 40, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta. Ai fini della posizione in detto ruolo, a parità di grado, si tiene conto della maggiore iscrizione nel Corpo militare. Tale trasferimento nei ruoli del servizio continuativo può aver

 

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luogo nel caso in cui gli interessati abbiano prestato lodevole servizio, riportando valutazioni non minori di «superiore alla media».